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Campionati e Risultati: RISULTATI CLASSIFICHE STATISTICHE COPPE DIRETTA

GIUDICE SERIE D Pecorelli stoppato, rigettato il ricorso del Foligno

Giornata di lavoro per il Giudice di serie D che ha avuto a che fare soprattutto, almeno per quanto concerne le umbre, con dirigenti ed allenatori. Lo stesso giudice ha peraltro anche rigettato il ricorso del Foligno in merito alla gara col Jolly Montemurlo.

DIRIGENTI

Inibizione fino al 30 settembre per Andrea Pecorelli “Per avere, al termine della gara, rivolto espressioni offensive all'indirizzo dei dirigenti della squadra avversaria tentando in due
occasioni di aggredirli fisicamente ma senza riuscire nell'intento grazie al fattivo intervento dei tesserati locali.”

ALLENATORI

3 gare: Marco Gori (Voluntas Spoleto) Allontanato per avere rivolto espressioni offensive all'indirizzo del Direttore di gara, alla notifica del provvedimento reiterava tale
condotta.
2 gare Belei Maurizio (Città di Castello) Per avere, al termine del primo tempo, all'ingresso degli spogliatoi, spintonato i dirigenti della squadra avversaria.
1 gara Manuelli Omar (Gualdo Casacastalda) Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.
CITTA DI FOLIGNO 1928 SRL - JOLLY MONTEMURLO

RECLAMO FOLIGNO

Il Giudice Sportivo,
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. CITTA• DI FOLIGNO CALCIO 1928 S.R.L.
con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore Milton Borgarello tesserato per la JOLLY
MONTEMURLO S.S.D.;
- esaminate le controdeduzioni fatte pervenire dalla JOLLY MONTEMURLO S.S.D.;
- rilevato che il calciatore summenzionato, nel corso della stagione 2014/15, risultava tesserato per la società PERUGIA CALCIO S.P.A., e che nel corso della gara della Coppa Italia Primavera, Perugia - Virtus Entella del 24 agosto 2014, gli veniva comminata la squalifica per una gara effettiva di cui al C.U. n. 27 del 26/08/2014, emesso dalla LNP Serie A;
- rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata nella Coppa Italia Primavera 2014/2015, essendo la partita del 24 agosto 2014 un turno preliminare e non avendo il PERUGIA CALCIO S.P.A. guadagnato l'accesso alle fasi successive del torneo;
- rilevato che in forza del combinato disposto dell'art. 19 comma 11.1 e 11.3 e dell'art. 22 comma 6 CGS, sussiste un consolidato principio di distinzione delle competizioni, il calciatore Milton Bogarello, attualmente tesserato per la JOLLY MONTEMURLO S.S.D., dovrà scontare la squalifica in una gara della Coppa Italia Dilettanti 2015/2016 e non già, come preteso dalla reclamante, in una gara di Campionato Nazionale di Serie D 2015/2016.
P.Q.M.
Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente
3) di addebitare sul conto della Città di Foligno Calcio 1928 s.r.l. la tassa di reclamo.

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  Scritto da Stefano Bagliani il 23/09/2015
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