Vota il sondaggio

Inserisci la tua email per votare

Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.

Consenso al trattamento dati:

Accetta il trattamento dei dati.

 
×

Accedi al Sito !

Usa le tue credenziali di accesso:
Non ricordi più la password?

Registrati

 Resta connesso

 

oppure

Accedi con Facebook

×
Campionati e Risultati: RISULTATI CLASSIFICHE STATISTICHE COPPE DIRETTA

PONTE D'ASSI "Il Moiano non ha atteso 45 minuti" Il Giudice boccia

gara del 21/ 5/2017 PONTE D ASSI - MOIANO

Letto il reclamo proposto dalla Società Ponte D'Assi;
Rilevato che la stessa lamenta la circostanza che la Società Moiano, "non vedendo presentarsi la squadra
avversaria" lasciava l'impianto sportivo alle ore 15,45 circa "senza attendere i 45' minuti previsti dall'attuale regolamento federale";
Che pone, a fondamento del reclamo, non meglio precisate indicazioni che sarebbero state fornite, alla società reclamante, da un suo sostenitore presente sul posto;
Che, pertanto, chiede la ripetizione delle gara;

O S S E R V A

Le norme in materia (segnatamente l'art. 54 delle NOIF) prevedono espressamente che, in caso di ritardo,
"l'arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo in divisa di gioco entro un termine pari alla durata di un tempo della gara".
Nel caso di specie risulta acclarato che la Società reclamante non si sia presentata per la disputa della
gara, né all'orario fissato, né in ritardo, di guisa che i motivi di doglianza contenuti nel reclamo risultano
infondati; Detta mancata presentazione, fra l'altro, risulta implicitamente ammessa anche dalla Società
reclamante, mentre il Direttore di gara ha dichiarato, nel referto di gara, che la partita non é stata disputata in quanto "la squadra ospitante Ponte D'Assi non si é presentata".
Posto che nessun elemento oggettivo di segno contrario é stato fornito dalla Società reclamante, preme
evidenziare come non possa ricavarsi alcunché, neppure dal rapporto del Commissario di campo (atteso che la lieve discrasia fra il tempo di attesa constato dal predetto e quello refertato dall'arbitro risulta di poco conto, soprattutto se riferita al fatto che la Società Ponte D'Assi non si é comunque presentata per la disputa della gara);
Che, pertanto, la Società Ponte D'Assi risulta aver rinunciato alla gara;
Che, quindi, il reclamo deve essere rigettato;

D E L I B E R A

1) Il rigetto del reclamo;
2) L'incameramento della tassa reclamo;
3) La sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 a carico della Società Ponte D'Assi;
4) L'ammenda di Euro 250,00 a carico della Società Ponte D'Assi.

Print Friendly and PDF
  Scritto da Redazione il 25/05/2017
Change privacy settings
Tempo esecuzione pagina: 0,08522 secondi