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Campionati e Risultati: RISULTATI CLASSIFICHE STATISTICHE COPPE DIRETTA

SQUALIFICHE - Le decisioni dall'Eccellenza alla Seconda categoria

ECCELLENZA

Gara del 22/12/2019 TIFERNO LERCHI 1919 ARL - SAN SISTO PREMESSO che in sede di redazione del referto, l'arbitro individuava nel calciatore SIENA Simone (n. 19 San Sisto) il calciatore che, al termine della partita, tirava per i capelli il direttore di gara (sia pure in maniera lieve e senza provocargli dolore); CHE, nel frattempo, pervenivano a questo giudice sportivo i filmati dell'episodio da cui si evince come, in realtà, non sia stato il citato calciatore Siena l'autore del gesto; CHE, in particolare, dall'esame di detti filmati, pur non riuscendo ad individuarsi in maniera certa il colpevole, può senz'altro escludersi che lo stesso sia da individuarsi nel calciatore n. 19 del San Sisto; OSSERVATO Che l'art. 61 co. 2 Codice di Giustizia Sportiva (così come riformulato con la novella del 17.06.2019) prevede per gli organi di giustizia sportiva la facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, anche riprese televisive ed altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale "qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall'autore dell'infrazione"; CHE, pertanto, si rientra nelle ipotesi di cui al citato comma 2, atteso che il referto arbitrale indica, quale calciatore espulso, un soggetto diverso dall'autore dell'infrazione; CHE, pertanto, nessuna sanzione deve essere comminata al calciatore erroneamente indicato dall'arbitro; CHE appare, altresì, opportuno trasmettere gli atti alla Procura Federale, affinché individui l'autore della condotta in danno dell'arbitro; D E L I B E R A 1) Di non comminare alcuna sanzione a carico del calciatore n. 19 del San Sisto, sig. Simone Siena; 2) La trasmissione degli atti alla Procura Federale perché proceda all'individuazione del responsabile. 

SOCIETA'
Ammenda euro 120 Nestor Perché al termine della gara tesserati non identificati colpivano violentemente la porta dello spogliatoio della terna arbitrale. In campo avverso.

ALLENATORI
1 GARA: Montecucco (Nestor) Per comportamento reiteratamente protestatario nei confronti dell'arbitro al termine della gara.

CALCIATORI
1 GARA: Garbinesi (Spoleto), Ciurnelli A. (Nestor), Cunzi (Narnese), Valori (Tiferno), De Marco (San Sisto).

 

PROMOZIONE

Gara del 8/12/2019 TIBERIS MACCHIE - PIEVESE LETTO il reclamo proposto dalla società Pievese la quale lamenta l'impiego, da parte della Tiberis Macchie, di un calciatore squalificato (segnatamente Storani Emiliano); CONSTATATO che la doglianza trova riscontro oggettivo negli atti ufficiali; CHE infatti il citato calciatore risultava squalificato; CHE, pertanto, il reclamo deve essere accolto; CHE alla violazione consegue la sanzione sportiva della perdita della gara. D E L I B E R A 1) La sanzione sportiva della perdita della gara, con il risultato di 0-3, a carico della società Tiberis Macchie. 2) La restituzione della tassa reclamo.

SOCIETA'
Ammenda euro 37 Viole Per lista calciatori errata.

DIRIGENTI
Inibizione fino al 14/3/2020 Pannacci Massimiliano (Piccione) Per reiterate ingiurie e minacce nei confronti di un assistente dell'arbitro proseguendo in tale atteggiamento mentre lasciava il terreno di giuoco. (Rapp. A.A.).
Inibizione fino al 14/2/2020 Angelelli (Casa del Diavolo) Per aver rivolto ingiurie nei confronti della terna arbitrale. 

CALCIATORI
2 GARE: Allegrucci (Piccione), Schiavoni (Juventina), Cecchini (Pontevecchio), Occhipinti (Tiberis Macchie).
1 GARA: Rossi (Athletic Bastia), Ranieri (Fc Castello), Galli (Mantignana), Cicchi (Piccione), Antonini (Casa del Diavolo), Bricca (Mantignana), Agostini (Olympia Thyrus), Parretti (Pievese), Merendoni (Amc 98), Lucentini (Clitunno), Nardini (Montone), Battellini (Pietralunghese), Pettirossi (Pontevecchio), Silvestri (Campitello), Marrano (Massa MArtana), Xholi (Petrignano), Cecchini (Pontevecchio), Hoti G. (Tiberis Macchie).

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PRIMA CATEGORIA

CALCIATORI
6 GARE: Longobardi (Ponte Pattoli) Per aver attinto con uno sputo un calciatore della squadra avversaria al termine della gara. 
4 GARE: Cascianelli (Giovani Schiavo) Perché al termine della gara rivolgeva ingiurie e minacce nei confronti dell'arbitro; Vincenzini (Sant'Arcangelo) Espulso per doppia ammonizione, al termine della gara rientrava all'interno del terreno di giuoco pronunciando frasi intimidatorie nei confronti dell'arbitro. 
2 GARE: Caprini (Pozzo), Pelliccia (Valdipierle).
1 GARA: Bravi (Pozzo), Angelelli (Pozzo), Pignieri (Pozzo), Borscia (Pozzo), Anetrelli (Del Nera), Pecciarelli (Tiber), Proietti A. (Del Nera), Mariotti (Montecastelli), MOSCIONI NICOLA (CERBARA) TRENTA LORENZO (COLONIA) FILIPPINI DAVIDE (M.DEL LATTE SAN SECONDO) FAZIOLI LUCA (ORTANA CALCIO 1919) GAGGIOTTI MATTEO (PIANELLO) SERVETTINI RICCARDO (PONTE PATTOLI) CIAFFOLONI MARCO (S.ARCANGELO) DORMENTONI NICOLO (S.ARCANGELO) MANCINI MARCO (UMBERTIDE CALCIO M.A.) SANTARELLI LUCA (VITELLINO), Provincia (Umbertide M.A.), POCCIOLI ALESSANDRO (CAPOCAVALLO) SABATINI ALESSANDRO (CASTELLO) BIANCONI FILIPPO (COLONIA) BOCCOLINI MARCO (GRIFO SIGILLO) ARMILLEI LORENZO (NOCERA UMBRA 2017) PIERMATTI ROBERTO (NOCERA UMBRA 2017) RIZZI GIOVANNI (ORTANA CALCIO 1919) CECCHETTI GIACOMO (PIERANTONIO COSMOS 1965) FRATINI LEONARDO (RIPA) GAMBINI CRISTIAN (S.NICOLO) PIGNATTINI DIEGO (S.NICOLO) VICHI TOMMASO (TERNI EST SOCCER SCHOOL) PELLICCIA MIKHAIL (VALDIPIERLE) TORZONI FABIO (VALFABBRICA 1916) SPITALERI STEFANO (VIS NUOVA ALBA) VERZINI LORENZO (VIS NUOVA ALBA), Peoli (Magione).

SOCIETA'
Ammenda euro 400 Lugnano in Teverina Perché un sostenitore faceva il verso della scimmia nei confronti di un calciatore di colore della squadra avversaria. Sanzione attenuata per le pronte scuse dei calciatori della squadra di casa per quanto era successo.
Ammenda euro 250 Sant'Arcangelo Perché al termine della gara tesserati non identificati colpivano violentemente la porta dello spogliatoio dell'arbitro indirizzando nei suoi confronti ingiurie e minacce. In campo avverso.
Ammenda euro 16 4 Castelli Valnerina Per mancata richiesta della Forza Pubblica. Per non aver ottemperato alle disposizioni dell'articolo 62 commi 4-5 delle N.O.I.F. in materia di Ordine Pubblico. Vs. richiesta F.P. 1º dicembre 2019.
Ammenda euro 100 Pozzo Per comportamento offensivo del pubblico nei confronti dell'arbitro al termine della gara. 

DIRIGENTI
Inibizione fino al 24/1/2020 Buono (Sant'Arcangelo) Per reiterato comportamento protestatario nei confronti dell'arbitro al termine della gara.
Inibizione fino al 24/1/2020 Coppi (Pozzo) In campo con mansioni di assistente dell'arbitro, teneva comportamento protestatario nei suoi confronti; Tasca (Pozzo) Per essere entrato in campo senza autorizzazione e aver protestato nei confronti dell'arbitro.

ALLENATORI
1 GARA: Mammoli (Sant'Arcangelo) Per aver usato espressione blasfema.

 

SECONDA CATEGORIA

SOCIETA'
Ammenda euro 31 Castel Giorgio Per mancata richiesta della Forza Pubblica. Per non aver ottemperato alle disposizioni dell'articolo 62 commi 4-5 delle N.O.I.F. in materia di Ordine Pubblico. Recidiva plurima.
Ammenda euro 26 Ge Spoleto Per mancata richiesta della Forza Pubblica. Per non aver ottemperato alle disposizioni dell'articolo 62 commi 4-5 delle N.O.I.F. in materia di Ordine Pubblico. Recidiva plurima.
Ammenda euro 16  San Mariano Per mancata richiesta della Forza Pubblica. Per non aver ottemperato alle disposizioni dell'articolo 62 commi 4-5 delle N.O.I.F. in materia di Ordine Pubblico.

 

CALCIATORI
3 GARE: Ferri (Virtus Collina) Per condotta violenta (afferrava il collo di un avversario con il braccio). 
2 GARE:  Trincia (Allerona), Contadini (Resina), Migni (Fratticiola), Traversini (Real Padule), Passeri (Fratticiola).
1 GARA: Scarelli (Atletico Sant'Angelo), Smacchi (Real Padule), Accica (Norcia 480), Bazzucchi (San Luca), MARZI ALESSANDRO (CALVI ACADEMY) CODINI ALESSANDRO (GS ALVIANO) ALESSANDRELLI FRANCESCO (PGS E BOSICO) GARABELLO TOMMASO (REAL DERUTA) DONNINI ANDREA (RIVO) ITURRALDE VELEZ ANTHONY EMANUEL (SAN MARIANO), SANTONI MARCO (LA CASTELLANA 1969) CAVALLORO GIACOMO (ORVIETO F.C.) SCHIAROLI BRUNO ROBERTO (PGS E BOSICO) MARCHESI RICCARDO (RESINA), Caiazza (Castel Giorgio), Lisetti (Parlesca), MAZZONI LUCA (PISTRINO) RADICCHI ANDREA (PISTRINO) PARADISI ANDREA (SAN MARIANO).

ALLENATORI
4 GARE: Picchio (Castiglione) In qualità di allenatore, teneva comportamento gravemente irriguardoso nei confronti di alcuni componenti della panchina avversaria. Inoltre, all'atto dell'allontanamento pronunciava frase offensiva nei confronti del direttore di gara. Infine, dagli spalti pronunciava ad alta voce frase blasfema.

 

DIRIGENTI
Inibizione fino al 14/3/2020 Alimberti (Grifo Colle Umberto) Perché, dopo essere stato ammonito, profferiva frasi gravemente offensive ed irriguardose nei confronti del Direttore di gara (recidiva specifica).
Inibizione fino al 7/2/2020 Carletti (Parlesca) In qualità di dirigente, teneva comportamento reiteratamente protestatario nei confronti del Direttore di gara (recidiva specifica); Monaldi (Parlesca) In qualità di dirigente, teneva comportamento reiteratamente protestatario nei confronti del Direttore di gara (recidiva specifica).

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  Scritto da Redazione il 08/01/2020
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