MANO PESANTE SUL PONTANO - Gara persa e due anni ad un calciatore
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C'era attesa per conoscere le decisioni del Giudice sportivo in merito alla gara di sabato scorso fra Pontano e San Luca. Eccole...
"gara del 15/ 2/2020 PONTANO - SAN LUCA CALCIO
IL G.S.
- LETTI il referto di gara ed il relativo supplemento;
- RILEVATO che al 12º minuto del secondo tempo, in seguito ad un calcio di punizione assegnato al San Luca per un fallo commesso in prossimità delle panchine, numerosi tesserati della Nuova Pontano iniziavano a protestare vibratamente contro l'arbitro;
- CHE, fra questi, si distingueva il calciatore Perla Cristiano (n.17 della Nuova Pontano) il quale proferiva frasi irriguardose nei confronti del direttore di gara, tanto da venire immediatamente espulso;
- CHE alla vista del cartellino rosso, altresì, il Perla si avventava contro l'arbitro e "con un'azione violenta ed improvvisa connotata da particolare aggressività" reagiva afferrando l'arbitro "in maniera estremamente energica" con le mani all'altezza del petto afferrando pelle e maglia a livello del torace provocandogli "bruciore e dolore";
- CHE nel contempo la protesta di numerosi tesserati della Nuova Pontano (dirigenti e calciatori) proseguiva concretizzandosi in un minaccioso accerchiamento del direttore di gara;
- CHE questi, non ritenendo più sussistenti i requisiti minimi di sicurezza per la prosecuzione della gara, si vedeva costretto a decretarne la fine;
- CHE l'arbitro riusciva a fatica, e solo grazie all'aiuto dell'osservatore arbitrale presente al campo, a guadagnare il proprio spogliatoio;
- CHE i facinorosi proseguivano la loro "protesta" colpendo con violenza la porta dello spogliatoio dell'arbitro;
- CHE soltanto dopo aver atteso prudenzialmente che gli animi si calmassero l'arbitro ed il citato delegato C.R.A. ("scortati" da alcuni dirigenti della Nuova Pontano) potevano raggiungere la propria autovettura;
- CHE il direttore di gara, in virtù dell'aggressione subita dal calciatore, era costretto a recarsi al "Punto di primo soccorso" di Narni ove gli veniva diagnosticato "trauma contusivo emitorace sinistro" con prognosi di 5 giorni (cfr. referto medico del 15.02.2020 ore 19:17);
- CHE il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta, che rientra in quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A del 2014
- CHE, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato "da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui ..." (cfr.Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III Sez.,in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017);
- CHE, del resto, spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art.16, comma I C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi...";
O S S E R V A
La responsabilità della mancata prosecuzione della gara deve essere ascritta esclusivamente alla NUOVA PONTANO i cui tesserati hanno creato una situazione ostile all'arbitro e tale da far temere seriamente per la sua incolumità.
NE CONSEGUE, pertanto, la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 ai sensi dell'Art.10 co.1 Codice di Giustizia Sportiva;
La società NUOVA PONTANO, per tali fatti deve essere sanzionata anche con una ammenda ai sensi dell'Art. 8 co.1 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva;
Per quanto concerne l'aggressione posta in essere dal PERLA CRISTIANO (n.17 Nuova Pontano) la squalifica non può essere inferiore ad anni 2 come previsto dall'Art. 35 commi 1 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva;
Per tali motivi
D E L I B E R A
1) La sanzione sportiva della perdita della gara, con il risultato di 0 a 3 a carico della Nuova Pontano;
2) L'ammenda di Euro 300,00 a carico della società NUOVA PONTANO (sanzione attenuata per il fattivo intervento, a protezione dell'arbitro, posto in essere da alcuni dirigenti della Nuova Pontano);
3) La squalifica fino al 28.02.2022 a carico di PERLA CRISTIANO (n.17 Nuova Pontano), con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016).