Vota il sondaggio

Inserisci la tua email per votare

Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.

Consenso al trattamento dati:

Accetta il trattamento dei dati.

 
×

Accedi al Sito !

Usa le tue credenziali di accesso:
Non ricordi più la password?

Registrati

 Resta connesso

 

oppure

Accedi con Facebook

×
Campionati e Risultati: RISULTATI CLASSIFICHE STATISTICHE COPPE DIRETTA

DECRETO CURA ITALIA E CALCIO - Ecco chi può richiedere i 600 euro

l decreto "Cura Italia", recante il sostegno ai lavoratori e alle imprese a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, contiene al suo interno alcune norme di ausilio anche per chi opera nell’ambito delle attività sportive.

La norma che ha suscitato il maggiore interesse da parte della nostra categoria è quella di cui all’articolo 96, alla voce “Indennità collaboratori sportivi”.

Il decreto prevede il riconoscimento di un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro in relazione ai rapporti di collaborazione di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m) T.U.I.R., già in essere alla data del 23 febbraio 2020, instaurati da federazioni sportive nazionali (FSN), enti di promozione sportiva (EPS), società e associazioni sportive dilettantistiche (SSD e ASD).

Free Image Hosting at FunkyIMG.com

Il predetto emolumento non concorrerà alla formazione del reddito. Si ritiene, pertanto, che non dovrà essere calcolato ai fini del computo, sia della fascia esente dei 10.000 euro, che di quella successiva di 30.658,28 euro in cui la ritenuta da operare passa da titolo di imposta a titolo d’acconto.

Come previsto da tale norma emergenziale, per accedere al beneficio dovrà essere inviata dall’interessato un’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione non professionale e della mancata percezione di un reddito da lavoro.

Le domande dovranno essere presentate alla società Sport e Salute Spa che gestirà il contributo attraverso i fondi destinati e a questa riconosciuti dal bilancio dello stato. Sarà la società medesima che procederà alla valutazione e liquidare chi ne avrà diritto. 

Non sono ancora definite le modalità per procedere alla richiesta e neppure le modalità con cui saranno erogate. Un decreto attuativo dovrà essere definito entro 15 giorni a partire dalla pubblicazione del decreto di cui provvederemo a dare tempestiva informazione. Non siamo ancora in possesso delle indicazioni per poter richiedere tali indennità, indicazioni che dovranno essere inserite nel citato decreto attuativo.

Nel frattempo, riteniamo già opportuno sottolineare alcuni aspetti salienti della norma emergenziale, la quale:

·           si riferisce a compensi per prestazioni di natura “non professionale”;

·           presuppone la mancata percezione di altri redditi di lavoro;

·           si riferisce a un rapporto di collaborazione che dovrà essere documentato e in essere alla data del 23 febbraio 2020;

·           richiede un’autocertificazione di tali requisiti.

Con tale disposizione, quindi, rimarrebbero esclusi dal beneficio emergenziale, quegli allenatori e preparatori atletici che sono privi di un accordo di collaborazione documentabile alla data del 23 febbraio 2020 o che comunque percepiscono altro reddito da lavoro. 

Nel rimanere a Vostra disposizione a mezzo del nostro Ufficio legale per ogni necessario chiarimento (legale@assoallenatori.it), vi informiamo che AIAC per supportare i propri associati in questo momento di difficoltà sta predisponendo un servizio totalmente gratuito per la presentazione delle domande alla società Sport e Salute Spa.

Fonte: Assoallenatori.it

GUARDA IL NOSTRO CANALE VIDEO

SCARICA LA NOSTRA APP

Print Friendly and PDF
  Scritto da Redazione il 24/03/2020
Change privacy settings
Tempo esecuzione pagina: 0,09411 secondi