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ECCO L'ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 ottobre 2020, n. 68 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 32 della Costituzione Italiana;
Visto lo Statuto della Regione Umbria;
Visto l’articolo 117, comma 1 del d.lgs. 31 marzo 1998, n 112, in base al quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;
Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n.11 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”;
Richiamata la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone al comma 1: “1. Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.”, proseguendo al comma 3: “3. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Dato atto dei limiti imposti al potere di ordinanza delle Regioni dal decreto legge 19/2020;
Dato atto che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell’estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato fino al 31 gennaio 2021;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Vista l’ordinanza del Ministero della salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva covid-19”;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 ;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante ‘misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza covid-19’”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante ‘misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza covid-19’”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;
Visti i successivi DPCM attuativi del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recanti misure urgenti in materia di contenimento covid-19 applicabili sull’intero territorio nazionale;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” come covertito dalla legge 22 maggio 2020 n. 35;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo n. 19, applicabili sull’inetro territorio nazionale”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemologica da covid-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Dato atto che il DPCM 26 aprile 2020 segna l’avvio della cosiddetta fase 2 nella quale si assiste alla ripresa di parte delle attività produttive che in forza di precedenti decreti avevano sospeso le attività, ma non presenta un cronoprogramma che le contempli tutte, neanche in tempi differiti;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 (G.U. n. 222 del 07/09/2020) “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemologica da covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid 19”;

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Visto il decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125 con cui è stato prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021;
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 7 ottobre 2020;
Visto il verbale della seduta congiunta del Comitato Tecnico Scientifico regionale e del Nucleo Epidemiologico regionale del 18 ottobre 2020 in cui si è evidenziato, tra l’altro, un incremento dei contagi nella regione Umbria confermato dai dati dei contagi dei giorni 19, 20, 21, 22 e 23 ottobre 2020, e pertanto si rende necessario adottare ulteriori misure restritive ai sensi delle vigenti disposizioni;
Preso atto delle risultanze della riunione del CRU del 19 ottobre 2020;
Considerato pertanto che il trend dei contagi fa ritenere necessaria l’adozione di misure urgenti restrittive specifiche, finalizzate al contenimento del contagio anche in relazione alle situazioni che configurano rischi di assembramento;
Richiamate le precedenti ordinanze della Presidente della Giunta regionale emanate per la ripartenza delle attività produttive nella Regione Umbria;
Rilevato che per l’Umbria è stato studiato un programma regionale per il riavvio delle attività economiche, produttive e culturali, subordinando l’attuazione dello stesso ad un attento monitoraggio, prevedendo che, anche sulla base delle indicazioni nazionali, si possa procedere alla sospensione del piano di riapertura in esito alla continua verifica da parte del
Comitato scientifico regionale insediato;
Dato atto che l’INAIL, in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità, ha realizzato e pubblicato dei documenti tecnici per la gestione della fase 2 dell’emergenza Covid-19, approvati dal Comitato tecnico scientifico nazionale per l’emergenza che forniscono raccomandazioni sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del virus, con l’obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e dell’utenza nei vari settori;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 (G.U. 18 ottobre 2020 n. 258);
Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica;
Considerato il carattere temporaneo delle disposizioni di cui alla presente ordinanza che potranno essere oggetto di ulteriori determinazioni in considerazione dell’andamento dei contagi;

Sentito il Ministro della Salute;
O R D I N A

Art. 1
1. A decorrere dal 24 ottobre 2020 e fino al 14 novembre 2020 è vietata l’apertura nelle giornate di domenica:
a) di tutti gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi strutture di vendita al dettaglio, alimentare e non alimentare, di cui alle lettere f), g) ed h) dell’articolo 18 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 ad esclusione delle farmacie, edicole, tabaccherie e rivendite di generi di monopolio;
b) dei centri commerciali, outlet, “mall” o attività comunque denominate di cui all’articolo 29 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10;
c) dei pubblici esercizi di cui al comma 6 dell’articolo 29 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10, inseriti nei centri commerciali individuati dalla lettera b) del presente comma anche se dotati di accesso autonomo al pubblico.
2. A decorrere dal 24 ottobre 2020 e fino 14 novembre 2020 è vietato l’esercizio nelle giornate di domenica di ogni attività commerciale esercitata su aree pubbliche.
3. Le disposizioni dei commi 1 lettera a) e 2 non trovano applicazione nella giornata del 1 novembre 2020 limitatamente al solo commercio al dettaglio di fiori e piante (codice ATECO G 47.76.10) esercitato in sede fissa o su aree pubbliche.

Art. 2
1. A decorrere dal 24 ottobre 2020 e fino al 14 novembre 2020 è consentita l’effettuazione delle sole cerimonie a carattere istituzionale non rinviabili promosse ed organizzate da pubbliche amministrazioni sia in spazi aperti che in luoghi al chiuso, solo ed esclusivamente qualora sia possibile assicurarne lo svolgimento in forma statica e mantenendo rigorosamente il distanziamento interpersonale di un metro lineare sia frontale che laterale e comunque prevedendo il limite massimo di presenze in numero di trenta partecipanti.
2. A decorrere dal 24 ottobre 2020 e fino al 14 novembre 2020 è vietata l’effettuazione da parte di soggetti privati e pubblici di iniziative ed eventi promozionali di prodotti alimentari, prodotti tipici e prodotti artigianali, nonché di ogni altro tipo di evento culturale, sportivo o sociale non esplicitamente riconducibile alle fattispecie consentite ai sensi del DPCM 13
ottobre 2020 e del DPCM 18 ottobre 2020.
3. L’accesso ai luoghi di culto e lo svolgimento delle funzioni religiose è consentito nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’articolo 1 comma 6 lettere o) e p) del DPCM 13 ottobre 2020.
4. E’ fatta raccomandazione ai sindaci per la giornata del 2 novembre 2020 e per le giornate antecedenti ed immediatamente successive di assumere ogni provvedimento utile ad evitare assembramenti presso i cimiteri in relazione alla ricorrenza della commemorazione dei fedeli defunti.

Art. 3
1. A decorre dal 24 ottobre 2020 e fino al 14 novembre 2020 sono sospese tutte le attività di gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di contatto individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti esclusivamente dalle associazioni e società dilettantistiche.
2. Resta consentito per le società e le associazioni dilettantistiche degli sport di contatto svolgere allenamenti e preparazione atletica in forma individuale a condizione che vi sia assoluta garanzia che, a cura delle stesse società ed associazioni, siano osservate le misure di prevenzione dal contagio, ivi compreso il rispetto continuativo delle distanze
interpersonali di almeno due metri.

Art. 4
1. A decorrere dal 24 ottobre 2020 e fino al 14 novembre 2020 sono sospese tutte le attività realizzate in presenza in spazi aperti o in luoghi chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età ad eccezione delle attività di somministrazione di cibi e bevande che potranno essere effettuate sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo e comunque nel rigoroso rispetto della scheda ristorazione di cui all’allegato 9 al DPCM 18 ottobre 2020.

Art. 5
1. La lettera b. del comma 1 dell’art. 1 dell’ordinanza della Presidente della Giunta regionale n. 65 del 19 ottobre 2020 è sostituita dalla seguente:
“b. sono chiusi dalle 21.00 alle 6.00 i distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono alimenti e bevande, con affaccio sulla pubblica via. Tale misura non si applica ai distributori automatici che somministrano esclusivamente latte e acqua. A partire dalle 18.00 e fino alle 6.00 è comunque vietata la vendita tramite distributori automatici “h24” di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;”.

Art. 6
1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con il pagamento a titolo di sanzione amministrativa in conformità dell’art. 4 comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 35/2020 e ss.mm.ii.

Art. 7
1. La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’Istruzione, al Ministro dell’Università e della Ricerca, ai Prefetti della Provincia di Perugia e della Provincia di Terni, ai Presidenti delle Province di Perugia e di Terni, al Presidente di ANCI Umbria, ai Sindaci dell’Umbria e alle Camere di Commercio di Perugia e Terni.
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Perugia, lì 23/10/2020 Presidente Donatella Tesei

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  Scritto da Redazione il 23/10/2020
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