MARRA S.FELICIANO-MANTIGNANA MONTEMALBE - Il Giudice si è espresso
Dal Comunicato del CRU
gara del 26/ 3/2022 M.A.R.R.A.-S.FELICIANO - MANTIGNANA MONTEMALBE ASD
PREMESSO
che la società Mantignana proponeva reclamo in forza del quale chiedeva comminarsi, a carico del M.A.R.R.A.-S.FELICIANO, la sanzione della perdita della gara, per violazione della normativa concernente l'impiego di n. 2 sotto-quota;
CHE, in particolare, a fronte della normativa che prevede l'impiego, per tutta la durata della gara, di almeno un calciatore nato dall'1.01.2001 in poi ed un altro nato dall'1.01.2002 in poi, il M.A.R.R.A.-S.FELICIANO, dall'11º del secondo tempo, sarebbe rimasto in campo soltanto con un calciatore nato dall'1.01.2001 in poi;
CHE il giudice sportivo accoglieva il reclamo omettendo, tuttavia, di comunicare - ex art. 67 commi 6-7 CGS- al M.A.R.R.A.-S.FELICIANO, la data in cui sarebbe stata assunta la decisione, così impedendo alla stessa la possibilità di depositare memorie difensive;
CHE il M.A.R.R.A.-S.FELICIANO impugnava il provvedimento e che, con decisione del 5 maggio 2022, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato il vizio procedurale, trasmetteva gli atti al giudice sportivo per una nuova decisione, previa comunicazione alla A.S.D. M.A.R.R.A.-S.FELICIANO della relativa data;
CHE in data 9.05.2022 la A.S.D. M.A.R.R.A.-S.FELICIANO faceva pervenire proprie deduzioni; che in data 10.05.2022 il Mantignana faceva pervenire le sue deduzioni;
CHE, in particolare, la A.S.D. M.A.R.R.A.-S.FELICIANO chiedeva il rigetto del ricorso, richiamando la giurisprudenza creatasi in materia (ed allegando le relative pronunce), secondo cui "il calciatore che esce dal rettangolo di gioco per sottoporsi alle cure mediche (indipendentemente dal fatto che queste avvengano a bordo campo ovvero negli spogliatoi) deve considerarsi a tutti gli effetti come partecipante alla gara";
CHE il MANTIGNANA MONTEMALBE insisteva per l'accoglimento del ricorso allegando, altresì, a sostegno delle immagini televisive concernenti l'avvenuto infortunio che in data 10.05.2022 entrambe le società inviavano ulteriori memorie, in cui ribadivano le rispettive istanze difensive
O S S E R V A
La normativa in materia prevede una deroga, all' impiego dei sotto-quota, soltanto in caso di espulsione di uno di essi ovvero di suo infortunio (ma in quest'ultimo caso soltanto laddove sia stato effettuato il numero massimo di sostituzioni);
nel caso di specie, la società non aveva effettuato ancora alcuna sostituzione, per cui ben avrebbe potuto sostituire il calciatore sotto-quota infortunato, con altro sotto-quota, laddove ne avesse avuto la disponibilità in panchina;
la ratio della norma, infatti, è quella di impiegare n. 2 sotto-quota per l'intera durata della gara (tranne i casi limite sopraricordati) non essendo sufficiente -per soddisfare l'obbligo statuito a carico delle società-giocare con un uomo in meno.
Tuttavia, se è vero che nel caso di specie il Marra San Feliciano abbia proseguito la gara in dieci uomini è altrettanto vero che, la giurisprudenza richiamata in premessa, ha evidentemente colmato un "vulnus" esistente nella normativa di riferimento, statuendo il principio secondo cui un calciatore infortunato che esce dal rettangolo di gioco per essere medicato, deve considerarsi a tutti gli effetti come partecipante alla gara, sebbene di fatto non rientri in campo (come avvenuto nel caso di specie).
Questo Giudice, pertanto, non può che adeguarsi alle decisioni adottate dalla giustizia sportiva sul punto (in primis la Decisione del 16.03.2012 adottata dalla Corte di Giustizia Federale) con conseguente rigetto del reclamo proposto dal Mantignana. Né valgono in senso contrario le deduzioni formulate dalla società reclamante.
Premesso, infatti, che le immagini televisive non risultano utilizzabili ai fini della decisione, in quanto non rientranti nella previsione di cui all'art. 61 CGS, non risulta contestata, la circostanza che il Marra, dopo l'infortunio del citato calciatore sotto-quota, sia rimasto in campo (per il residuo della gara) con soli dieci uomini (come dedotto dalla società reclamante).
Come già ribadito, tuttavia, in virtù del richiamato principio giurisprudenziale, il calciatore infortunato deve considerarsi come "partecipante alla gara". Il reclamo, pertanto, deve essere rigettato.
Per i motivi sopra esposti
D E L I B E R A
1) Il rigetto del reclamo proposto dalla società MANTIGNANA MONTEMALBE;
2) L'incameramento della tassa reclamo;
3) L'omologazione del risultato conseguito sul campo.