GIUDICE SPORTIVO - Si è espresso su Marra-Mantignana
La Corte Sportiva di Appello Territoriale si è espressa in merito alla delicata questione relativa alla gara Marra San Feliciano-Mantignana Montemalbe, successivamente al ricorso presentato da quest'ultima società.
"NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. MANTIGNANA MONTEMALBE ASD IN MERITO ALLA GARA M.A.R.R.A.-S.FELICIANO – MANTIGNANA MONTEMALBE ASD DISPUTATASI A SAN FELICIANO IL 26.03.2022, AVVERSO LA DECISIONE DEL SOSTITUTO GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE, RIPORTATA NEL C.U. NR. 192 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 12.05.2022, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:
- OMOLOGAZIONE RISULTATO CONSEGUITO SUL CAMPO.
Nella riunione del giorno 23.05.2022, previa acquisizione del fascicolo e dei verbali della fase del procedimento svoltasi di fronte alla Corte Sportiva di Appello Territoriale in diversa composizione e rigettate le istanze istruttorie della Società reclamante in quanto inammissibili ed irrilevanti, la Corte ha pronunciato il seguente dispositivo:
Respinge il reclamo proposto dalla Soc. Mantignana Montemalbe ASD confermando integralmente l’impugnata delibera resa dal Sostituto Giudice Sportivo Territoriale in data 12.05.2022 e pubblicata in pari data nel comunicato del C.R.U. n° 192.
Dispone incamerarsi la tassa reclamo. Riserva il deposito della motivazione nei termini previsti dall’Art.78 C.G.S."
La Corte Sportiva di Appello Territoriale
Avv. Paolo Cutini
VIce Presidente Dott. Mauro Frioni