Vota il sondaggio

Inserisci la tua email per votare

Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.

Consenso al trattamento dati:

Accetta il trattamento dei dati.

 
×

Accedi al Sito !

Usa le tue credenziali di accesso:
Non ricordi più la password?

Registrati

 Resta connesso

 

oppure

Accedi con Facebook

×

GIUDICE SPORTIVO - Pesanti decisioni per le sfide di Coppa

COPPA ITALIA ECCELLENZA

UNA GARA
CANAVESE LUCAS (ATLETICO BMG)
FAPPERDUE FABIO (ATLETICO BMG)
PACIOTTI FRANCESCO (ATLETICO BMG)
GIAMBI DIEGO (BRANCA 1969)
PATRIGNANI ROCCO (BRANCA 1969)
FILIPPONI MATTEO (OLYMPIATHYRUS S.VALENTINO)
DOLCINI GIACOMO (PONTEVALLECEPPI)
RAVANELLI MATTIA (PONTEVALLECEPPI)
RICCI MATTEO (PONTEVALLECEPPI)

COPPA ITALIA PROMOZIONE

UNA GARA
CEESAY LAMIN (DUCATO SPOLETO)
MATTIA FILIPPO (CANNARA)
VUKAJ GRISELD (DUCATO SPOLETO)
BIETTA MATTEO (S.SABINA)

COPPA PRIMAVERA PRIMA CATEGORIA

gara del 25/10/2023 FANELLO CALCIO ORVIETO - PONTE FELCINO 1945
In data 26 Ottobre 2023 la Società Ponte Felcino 1945, dopo averlo ritualmente preannunciato, proponeva ricorso avverso la regolarità della partita rilevando un presunto errore tecnico commesso dall'Arbitro. Secondo la ricorrende, infatti, il Direttore di gara, al minuto 15° del secondo tempo, avrebbe ingiustamente annullato il gol di un proprio calciatore (segnatamente Fiorucci Andrea) per un tocco di mano in realtà non sussistente. Al contempo, sempre in virtù del citato fallo di mano, avrebbe anche espulso detto calciatore. Da qui l'errore tecnico evocato dalla ricorrente con richiesta di ripetizione della partita. Questo Giudice fissava la data dell'8 Novembre per la decisione del ricorso. La Società Fanello Calcio Orvieto, non faceva pervenire proprie contro deduzioni.
Ciò premesso, il G.S.
OSSERVA
Dall'analisi degli atti ufficiali di gara, nulla emerge circa le doglianze espresse dal Ponte Felcino 1945. Il Calciatore Fiorucci Andrea, infatti, risulta essere stato espulso al 19º del secondo tempo per un grave fallo di gioco (in particolare avrebbe contrastato un avversario con uso di forza eccessiva mettendone a rischio l'incolumità fisica). Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso.
Per tali motivi
DELIBERA
1) Il rigetto del ricorso;
2) L'incameramento della tassa ricorso;
3) L'omologazione del risultato conseguito sul campo.

UNA GARA
FIORUCCI ANDREA (PONTE FELCINO 1945)
SULIMANI LAVDIM (FANELLO CALCIO ORVIETO)
RADICCHI ROBERTO (PONTE FELCINO 1945)
SCOCCIONE ANDREA (DEL NERA)
PROIETTI ANDREA (DEL NERA)
TESTARELLA AMEDEO (DEL NERA)
PIERASSA FRANCESCO (TIBER)

COPPA PRIMAVERA SECONDA CATEGORIA

gara del 2/11/2023 CASCIA - TREVANA 2020
che al 43º del secondo tempo, dopo la terza rete segnata dalla Trevana 2020, il numero 10 del Cascia, Medici Francesco, effettuava deliberatamente una entrata molto violenta in danno del n. 18 della Trevana 2020, Macchi Ivan, non curandosi minimamente del pallone; che quest'ultimo reagiva al violento colpo subito, dando il via ad una violenta rissa a cui partecipavano anche numerose persone non ammesse nel recinto di gioco; che, in particolare, il citato Macchi Ivan veniva colpito in faccia da un tifoso del Cascia che, subito dopo, si avvicinava pericolosamente all'arbitro, con aria minacciosa; che nel contesto si distingueva anche il calciatore n. 5 del Cascia, Consoli Andrea, il quale teneva per il collo il Macchi mentre questi si trovava a terra; che nonostante i tentativi dell'arbitro, di riportare la calma, la situazione peggiorava sempre più e diventava ingestibile, tanto da costringere l'arbitro a dichiarare, anzitempo, la fine della partita; che mentre cercava di raggiungere il proprio spogliatoio, l'arbitro veniva avvicinato minacciosamente da un tifoso del Cascia, armato di mattone, il quale tentava di scagliarglielo contro (tentativo non riuscito in quanto un calciatore del Cascia, sebbene richiestogli dall'aggressore, non si spostava dalla visuale, impedendo - di fatto - il colpo); Una volta rientrato nel proprio spogliatoio, i tifosi del Cascia ed alcuni tesserati della medesima società non compiutamente identificati, minacciavano reiteratamente l'arbitro, battendo più volte contro la porta dello spogliatoio in segno di intimidazione; che, pertanto, temendo seriamente per la propria incolumità, il direttore di gara chiedeva l'intervento dei carabinieri la quale, giunta sul posto, riusciva a riportare l'ordine; che, tuttavia, soltanto alle ore 23,10 l'arbitro, scortato dai carabinieri, poteva lasciare definitivamente l'impianto, "accompagnato" dalle grida di minaccia dei tifosi del Cascia i quali ancora stazionavano lì davanti;
OSSERVA
La responsabilità dell'interruzione della gara deve essere ascritta, evidentemente, alla società Cascia i cui tesserati ed i cui tifosi, hanno - di fatto - reso impossibile la prosecuzione della stessa. Più che di rissa, infatti, si deve parlare di violenta aggressione nei confronti del calciatore della Trevana 2020 n. 18, Macchi Ivan, "reo" di aver reagito al violento e gratuito colpo subito. L'invasione di campo posta in essere dai tifosi del Cascia e la condotta di numerosi suoi calciatori, appare gravissima e la circostanza che non si siano riscontrate conseguenze fisiche peggiori per gli aggrediti è frutto soltanto del caso (sebbene risulti encomiabile la condotta del tesserato del Cascia - non compiutamente identificato - che ha impedito ad un tifoso di colpire l'arbitro con un mattone). Assolutamente ingiustificabile ed incomprensibile che una partita di calcio possa condurre ad una reazione del genere, tanto da costringere - fra l'altro - l'arbitro ad uscire dagli spogliatoi soltanto alle ore 23,10 per di più sotto la necessaria scorta dei carabinieri. Per tutti questi motivi
DELIBERA
1) La sanzione sportiva della perdita della gara, con il risultato di 0-3, a carico della società Cascia;
2) L'ammenda di € 800,00 a carico della società Cascia (sanzione ridotta in virtu' del fattivo intervento di un
suo tesserato in difesa dell'arbitro);
3) La squalifica di n. 4 giornate a carico di Medici Francesco (n. 10 Cascia);
4) La squalifica di n. 4 giornate a carico di Consoli Andrea (n.5 Cascia);
5) La squalifica di n. 1 giornate a carico di Macchi Ivan (n. 18 Trevana 2020);

TRE GARE
EVANGELISTI RICCARDO (ALLERONA) "Perchè, al 22º del secondo tempo, colpiva con un pugno un'avvesario."
BAGLIONI ALESSIO (MOIANO) "Perchè al 22º del secondo tempo, colpiva con uno schiaffo un'avversario."

UNA GARA
FERRETTI RICCARDO (SPINA)
SCARAMUCCI LORENZO (ASD FOOTBALL CLUB GUALDO)
FERNANDES MICHAEL (LUCA ROSI RAMAZZANO)
NDRECA ERIK (LUCA ROSI RAMAZZANO)

 

Condividi su Facebook    Condividi su X
Print Friendly and PDF
  Scritto da Stefano Bagliani il 09/11/2023
Change privacy settings
Tempo esecuzione pagina: 0,08906 secondi