GIUDICE SPORTIVO - Mass Confrontation: gara persa ad entrambe
Dal Comunicato del CRU
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 28/ 8/2024 VIGOR N.GUALDO BASTARDO - MONTECASTELLO VIBIO
PREMESSO
CHE al 30º del primo tempo, sul risultato di 2-1 in favore della Vigor N.Gualdo Bastardo, un calciatore del Montecastello Vibio calciava fuori dal campo il pallone per consentire i soccorsi ad un compagno di squadra nel frattempo infortunatosi;
CHE mentre il Direttore Di Gara si avvicinava a detto calciatore per sincerarsi delle sue condizioni, numerosi tesserati di entrambe le squadre iniziavano a discutere animatamente fra di loro originando una "mass confrontation" fatta di urla e spintoni reciproci;
CHE nel trambusto creatosi, approfittando di un cancello lasciato colpevolmente aperto, entravano in campo alcuni tifosi i quali si univano al parapiglia creatosi;
CHE nel frangente un calciatore del Montecastello Vibio veniva colpito al volto e cadeva per terra;
CHE l'arbitro non riusciva ad individuare l'autore dell'aggressione;
CHE, pertanto, si limitava ad inserire nel referto le dichiarazioni di alcuni tesserati del Montecastello Vibio i quali indicavano l'aggressore in un tifoso della squadra ospitante entrato in campo;
CHE, in ogni caso, il Direttore Di Gara, ritenendo non più sussistenti le condizioni per la prosecuzione della gara, la sospendeva definitivamente chiedendo, fra l'altro, l'intervento della Forza pubblica
C O N S I D E R A T O
CHE la responsabilità della mancata prosecuzione della gara deve essere ascritta ad entrambe le squadre;
D E L I B E R A
1) LA SANZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA, CON IL RISULTATO DI 0-3, A CARICO DI ENTRAMBE LE SOCIETA';
2) L'AMMENDA DI EURO 650,00 A CARICO DELLA SOCIETA' VIGOR N.GUALDO BASTARDO;
3) L'AMMENDA DI EURO 250,00 A CARICO DELLA SOCIETA' MONTECASTELLO VIBIO.