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JUNIORES A1 A2 - Il Giudice sportivo sanziona un dirigente per un anno

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI A1

gara del 30/11/2024 PONTEVECCHIO SRL - FOLIGNO CALCIO SSDARL
VISTO il preavviso di ricorso presentato martedì 3 dicembre 2024 alle ore 18,29 dal Foligno Calcio in relazione alla gara Pontevecchio - Foligno Calcio (Campionato Regionale Juniores A1) del 30 novembre 2024 attinente la presunta irregolare partecipazione alla predetta gara del calciatore Qendro Filippo della ASD Pontevecchio in quanto squalificato come da comunicato n.87 del 27.11.2024

CONSIDERATO

CHE ai sensi dell'art. 67 C.G.S. "il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce".
CHE nel caso di specie il preavviso risulta essere stato notificato martedì 3 dicembre alle ore 18:29, quando invece sarebbe dovuto avvenire entro le ore 24:00 del giorno lunedì 2 dicembre;
CHE l'articolo 44, comma 6 C.G.S. dispone che i termini devo ritenersi perentori;
CHE l'inosservanza del termine perentorio determina l'inammissibilità del ricorso 

P.Q.M.

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso presentato dal Foligno Calcio in relazione alla gara disputata con la A.S.D. Pontevecchio (Campionato Regionale Juniores A1) in data 30 novembre 2024;
OMOLOGA il risultato della gara Pontevecchio- Foligno Calcio (Campionato Regionale Juniores A1) del 30 novembre 2024;
DISPONE incamerarsi la tassa reclamo.

UNA GARA EFFETTIVA
TOMARELLI LEONARDO (BASTIA 1924)
CODINI DANIELE (MANTIGNANA MONTEMALBE ASD)
COZZARI ANTONIO (ATLETICO GUBBIO)
CUKU ARMIR (BASTIA 1924)

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI A2

gara del 14/12/2024 FANELLO CALCIO ORVIETO - PRO FICULLE
VISTO il referto arbitrale della gara FANELLO CALCIO ORVIETO - PRO FICULLE del 14 dicembre 2024 (Campionato Juniores Regionale Girone D);

CONSIDERATO

CHE dal predetto referto emerge che il Dirigente Breccia Daniele del Fanello Calcio Orvieto veniva espulso al minuto 44 del primo tempo per proteste;
CHE già dieci minuti prima il Breccia aveva protestato in maniera evidente verso l'arbitro per una sua decisione;
CHE quindi dopo il gol della Pro Ficulle al 44 del primo tempo, il predetto dirigente iniziava nuovamente a protestare verso il direttore di gara, uscendo fuori dalla sua area tecnica, entrando in campo ed insultando gravemente l'arbitro;
CHE alla notifica della espulsione, il Breccia si dirigeva verso l'arbitro, gli metteva una mano sulla divisa e con l'altra gli dava una botta sul cartellino;
CHE pertanto l'arbitro rimasto scosso da questa reazione del dirigente, decideva di sospendere la partita;
CHE mentre si dirigeva verso gli spogliatoi, l'arbitro veniva seguito sempre dal predetto dirigente;

Tanto premesso
R I T E N U T O

CHE dal referto emerge che l'arbitro ha ritenuto di sospendere la gara a seguito della condotta tenuta nei suoi confronti dal dirigente della squadra Fanello Calcio Orvieto;

P. Q. M.

IRROGA al Fanello Calcio Orvieto, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del C.G.S., la sanzione della perdita della gara per 0-3

QUATTRO GARE EFFETTIVE
DI MATTEO SIMONE (GUARDEA) "Per aver calciato volontariamente il pallone nei confronti della panchina avversaria colpendo un giocatore"
MARCUCCI ALESSANDRO (SPORTING TERNI S.R.L.) "Per comportamento minaccioso nei confronti di un giocatore della squadra avversaria spingendolo"

DUE GARE EFFETTIVE
CASSESE ANDREA (PETRIGNANO)
ANTONINI MATTEO (TODI CALCIO)

UNA GARA EFFETTIVA
ALDEBRANDI TOMMASO (CERBARA)
MENICHETTI GIOVANNI (NESTOR CALCIO)
SPIGARELLI MATTEO (ASD FOOTBALL CLUB GUALDO)
SELVAGGINI DAVIDE (GUARDEA)
PONTI NICOLO (JULIA SPELLO TORRE)
SEVERINI ANDREA (OLIMPIA UMBRIA)
URSINI MATTEO (TODI CALCIO)
SIDKI JALAL IDDIN (VIRTUS COLLINA)
CRULLI GREGORIO (VIRTUS SANGIUSTINO S.S.D.)

DIRIGENTI
INIBIZIONE FINO AL 30/11/2025
BRECCIA DANIELE (FANELLO CALCIO ORVIETO) "In quanto veniva espulso dal campo al 44º del primo tempo per proteste. Già dieci minuti prima, il Breccia aveva protestato in maniera evidente verso l'arbitro per una sua decisione; dopo il gol della Pro Ficulle al minuto 44 del primo tempo, il dirigente iniziava nuovamente a protestare verso il direttore di gara, uscendo fuori dall'area tecnica, entrando in campo ed insultando gravemente l'arbitro. Quindi, alla notifica della espulsione, il Breccia si dirigeva verso l'arbitro, gli metteva una mano sulla divisa e con l'altra gli dava una botta sul cartellino. In ragione di ciò, l'arbitro, rimasto scosso dalla reazione del dirigente, decideva di sospendere la partita. Infine mentre si dirigeva verso gli spogliatoi, l'arbitro veniva seguito sempre dal predetto dirigente."

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  Scritto da Stefano Bagliani il 19/12/2024
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