ALLIEVI A2 - Da ripetere Campitello-Terni Fc: i motivi del Giudice

Dal Comunicato CRU del 12.02.2025
gara del 9/ 2/2025 FOOTBALL CAMPITELLO - ACADEMY TERNI F.C.
VISTO il referto della Gara Football Campitello - Academy Terni FC del 9 febbraio 2025;
CONSIDERATO che da tale referto risulta che l'arbitro ha interrotto definitivamente la gara a causa della condotta di un giocatore della società Football Campitello che, dopo essere stato espulso, spintonava con forza l'arbitro stesso, venendo allontanato con difficoltà da un proprio compagno;
CONSIDERATO - CHE secondo la giurisprudenza (vedi Corte Sportiva di Appello Territoriale dell'Umbria 16.01. 2025) l'interruzione della gara rappresenta una extrema ratio, utilizzabile solo qualora non vi sia altra soluzione praticabile e che le irregolarità comportamentali devono essere sanzionate in via individuale senza necessariamente l'automatica irrogazione di una sanzione nei riguardi della società; -
CHE in ragione di ciò, nel caso di specie, non si rinvengono circostanze oggettive tali da configurare i presupporti per l'interruzione della gara; -
CHE, la lettera G) del COMUNICATO UFFICIALE Nº 19/SGS DEL 23/08/2024 - CIRCOLARE Nº 1 ATTIVITÃ AGONISTICA F.I.G.C - SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO in relazione al "Recupero gare interrotte" dispone quanto segue: "con riferimento al Comunicato Ufficiale nº 41/A del 30 gennaio 2019 della Federcalcio e al punto 16 del Comunicato Ufficiale nº 1 della L.N.D. 2024/25, si ritiene opportuno precisare che per le gare riservate alle categorie in ambito di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, deve essere disposta la ripetizione integrale".
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo Territoriale dispone la ripetizione della gara.
