GIUDICE SPORTIVO - In campo con un Under in meno: sconfitta a tavolino
Gara persa a tavolino per il Guardea (girone B di Promozione) in merito al confronto casalingo giocato due domeniche fa contro l'A.M.C.'98. Al 90' il finale era stato di 0-0, ma il Giudice ha evidenziato la mancata presenza di Under anche se per pochi e questo è costato la sconfitta a tavolino e la conseguente vittoria per l'AMC.
L'atto del Giudice sportivo
GARE DEL 13/11/2022
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 13/11/2022 GUARDEA - AMC 98
"LETTO il reclamo della società AMC 98 la quale lamenta il mancato impiego, da parte del Guardea, di n. 3 sottoquota per l'intera durata della gara;
LETTE le controdeduzioni della società Guardea la quale, pur ammettendo l'addebito, evidenzia come detta situazione si sia protratta per soli due minuti, non incidendo sul regolare svolgimento della partita;
CHE, pertanto, la società Guardea chiede il rigetto del reclamo producendo, a sostegno, una sentenza emessa, in data 20.02.2003, dalla Commissione Disciplinare presso il CR Toscana;
RILEVATO CHE, effettivamente, al minuto 13 del secondo tempo, il sottoquota Coccia Leonardo (nato nel 2002) veniva sostituito dal calciatore Floccari Francesco (nato nel 1992) e che, pertanto, fino alla successiva sostituzione effettuata al minuto 15 del secondo tempo, il Guardea è rimasto in campo con soli due sottoquota;
CHE la normativa in materia prescrive espressamente l'obbligo per le società di promozione di schierare, sin dall'inizio e per l'intera durata della gara, e quindi anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti, almeno tre calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:
1 nato dal 1.01.2002 in poi;
1 nato dal 01.01.2003 in poi;
1 nato dal 01.01.2004 in poi ;
CHE sono eccettuati solo i casi di espulsione dal terreno di gioco e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate;
CHE, la violazione di detto obbligo comporta la sanzione della perdita della gara; CHE, pertanto, la società Guardea risulta aver violato detto obbligo;
CHE, fra l'altro, a prescindere da qualsiasi considerazione circa la rilevanza da riconoscere alla sentenza prodotta, la stessa concerne un caso diverso da quello oggetto del presente reclamo (trattandosi, infatti, di un calciatore espulso e di uno infortunato non sostituito, tanto che la società in questione era rimasta in campo con soli 9 uomini);
CHE, pertanto, il reclamo deve essere accolto 1.
D E L I B E R A
La sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 a carico della società Guardea (Guardea AMC 98 0-3); 2. Ordina la restituzione della tassa reclamo."