GIUDICE SPORTIVO - La decisione su Ellera-Castiglione del Lago
PERUGIA - Come peraltro già anticipato con largo anticipo su queste colonne (LEGGI QUI), il Giudice sportivo si è espresso in favore dell'Ellera nel reclamo proposto dal club corcianese in merito alla gara casalinga con il Castiglione del Lago. Sul campo avevano vinto i lacustri, ma l'errore commesso al momento di una delle sostituzioni effettuate è costato la sconfitta a tavolino e quindi tre punti in classifica che vanno invece all'Ellera.
Questa la motivazione del Giudice sportivo:
gara del 17/ 2/2024 ELLERA CALCIO - CASTIGLIONE DEL LAGO
Dopo averlo ritualmente preannunciato, in data 20.02.2024, la società Ellera Calcio proponeva ricorso lamentando il mancato impiego, da parte della società Castiglione del Lago, di due calciatori sotto-quota per l'intera durata della gara.
In particolare, secondo quanto dedotto dalla ricorrente, al minuto 20 del secondo tempo, il Castiglione del Lago sostituiva il sotto-quota Leonardo Bevilacqua con il calciatore Salvatore Corrado (classe 2002) non avente i medesimi requisiti. Soltanto dopo qualche minuto il Castiglione del Lago faceva entrare in campo un altro sotto-quota, così tentando (secondo la ricorrente) di sanare l'irregolarità. Questo giudice fissava, per la decisione del ricorso, la data dell'1 marzo 2024. In data 28.02.2024, la società Castiglione del Lago faceva pervenire le proprie controdeduzioni in forza delle quali, senza entrare nel merito, si limitava ad evidenziare la presunta violazione degli artt. 48 co.2 e 67 co.1 CGS da parte della ricorrente per non aver versato, all'atto della presentazione del ricorso, il previsto contributo
Tutto ciò premesso OSSERVA
Analizzati gli atti del procedimento appare evidente che non si sia concretizzata la violazione degli articoli 47 e 67 cgs. Anzitutto preme evidenziare come le citate norme prevedono, alternativamente, sia la possibilità di versare direttamente detto contributo al momento della presentazione del ricorso, che quello di farlo addebitare sul conto campionato quando si tratti di società.
Nel caso in cui una società depositi un ricorso deve intendersi, nel caso in cui non provveda a versare direttamente detto contributo, che lo stesso sia assolto mediante addebito sul conto (tranne nel caso in cui detto conto non sia "capiente" o comunque non utilizzabile). Nel caso di specie, in ogni caso, la ricorrente, in data 21.02.2024 (ossia quando si era ancora nei termini per presentare ricorso) ha fatto pervenire a questo giudice espressa comunicazione in forza della quale specificava che la tassa per il ricorso fosse da prelevarsi dal conto federale di detta società. Non vi è dubbio, pertanto, che nessun vizio formale sia ravvisabile nella condotta della società ricorrente. Per quanto riguarda, invece, il merito della vicenda, le doglianze espresse dalla società Ellera trovano conforto negli atti ufficiali, atteso che per alcuni minuti il Castiglione del Lago è rimasto in campo con un solo sottoquota.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso (atteso che la normativa in materia non consente deroghe a detto obbligo) con conseguente sanzione della perdita della gara a carico del Castiglione del Lago.