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GIUDICE ECCELLENZA Respinto reclamo Atletico Orte: le motivazioni

gara del 7/ 5/2017 LAMA CALCIO A.S.D. - ATLETICO ORTE 5.11

LETTO il reclamo proposto dalla ASD ATLETICO ORTE 5.11 avente ad oggetto un presunto errore tecnico commesso dall'Arbitro il quale, decretando anzitempo la fine della partita, avrebbe ingiustamente annullato una rete segnata dalla Società reclamante;
Che tale errore avrebbe avuto un peso determinante tale da incidere sull'esito della gara Play out (da cui é
uscita vincente la Società LAMA CALCIO ASD).

O S S E R V A

Il reclamo non può essere accolto in quanto del presunto errore tecnico, lamentato dall'Atletico Orte 5.11, non vi é traccia nel referto arbitrale. Il Direttore di gara, al contrario, ha chiaramente sottolineato come la rete in questione sia stata segnata palesemente "a tempo ormai scaduto" e che la mancata convalida della stessa ha scatenato la scomposta reazione di numerosi tesserati della odierna reclamante, concretizzatasi in una vera e propria caccia all'uomo nei confronti dell'Arbitro.

Neppure possono essere accolte le istante istruttorie avanzate dalla Società reclamante in quanto:
- la richiesta di convocazione del Direttore di gara appare meramente esplorativa, atteso che il contenuto del referto arbitrale appare chiaro e non lascia adito a dubbi;
- la richiesta affinché questo Giudice prenda visione "di numerosi video dell'incontro di calcio, diffusi copiosamente su internet, nonché dei tanti articoli di giornali" aventi ad oggetto detto incontro (al di là della genericità con cui é stata formulata l'istanza) si pone in aperto contrasto con l'art. 35 Codice di Giustizia Sportiva il quale prevede la possibilità dell'uso di riprese televisive e filmati che offrano piena garanzia tecnica documentale, anche per le gare della LND, "limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l'uso di espressione blasfema" purché vi sia la previa segnalazione del Procuratore Federale o dell'eventuale Commissario di campo, se designato. Il reclamo, pertanto, deve essere rigettato.

Per tali motivi

D E L I B E R A

1) Il rigetto del reclamo;
2) L'omologazione del risultato conseguito sul campo (Lama Calcio / Atletico Orte 5.11 2 - 2);
3) L'incameramento della tassa reclamo.

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  Scritto da Redazione il 12/05/2017
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