GIUDICE, TIBER BASTONATA. Gara persa e due anni e mezzo a Cerquiglini
In base al racconto del direttore di gara la sfida-derby di domenica tra Montecastello Vibio e Tiber il giudice sportivo ha decretato la vittoria a tavolino dei padroni di casa e una squaflifica pesante per il calciatore Diego Cerquiglini, fermato fino al 30 settembre 2020.
Queste le motivazioni e le desioni del GIUDICE SPORTIVO per la gara del 18/ 3/2018 MONTECASTELLO VIBIO - TIBER
IL G.S.
- LETTI il referto di gara;
- RILEVATO che al 35º minuto del secondo tempo, conseguentemente ad un fallo in area di rigore commesso da CERQUIGLINI Diego (n. 3 Tiber), il direttore di gara concedeva un calcio di rigore in favore del Montecastello Vibio ed ammoniva il citato Cerquiglini;
- Che quest'ultimo, disapprovando la decisione arbitrale, reagiva spintonando l'Arbitro al petto, facendolo arretrare;
- Che ricevuto il cartellino rosso, il predetto colpiva violentemente l'Arbitro con un pugno all'altezza dello sterzo che gli provocava forte dolore all'emitorace (successivamente, al pronto soccorso, gli veniva diagnosticato "dolore toracico");
- Che in virtù dell'aggressione subita il Direttore di gara, constatata l'impossibilità di proseguire la partita, ne dichiarava l'interruzione;
- Che il Cerquiglini, completamente fuori di sè, iniziava a rincorrere l'Arbitro il quale riusciva a rifugiarsi nel proprio spogliatoio, grazie all'intervento pacificatore dei presenti;
- Che una volta nello spogliatoio, il Direttore di gara poteva notare il Presidente della Tiber, sig. Primiera Alvaro, e n. 2 soggetti non compiutamente identificati che urlando e battendo forte sulla porta dello spogliatoio "invitavano" l'Arbitro a riprendere la gara;
- Che sul posto giungevano i carabinieri i quali identificano i presenti e consentivano all'Arbitro di uscire dallo spogliatoio senza ulteriori problemi;
- Che l'Arbitro, in ogni caso, decideva di interrompere definitivamente la partita non sussistendo le condizioni per proseguire la gara;
- Che la responsabilità circa l'interruzione della partita deve essere, evidentemente, ascritta alla società Tiber;
D E L I B E R A
1) La sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 a carico della società Tiber;
2) La squalifica fino al 30.09.2020 a carico di CERQUIGLINI Diego (n. 3 Tiber);
3) La squalifica fino al 30.04.2018 a carico di Primiera Alvaro (Presidente Tiber);
4) L'ammenda di Euro 100,00 a carico della società Tiber.
Detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016).