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"ADESSO MI HAI ROTTO I ..." - L'ha detto un arbitro: sospeso un mese

L'accadimento risale allo scorso campionato, nel corso di Arrone-BM8 Spoleto, girone D di Prima categoria

PERUGIA - Sospensione di un arbitro nel corso dell'ultima riunione del Tribunale Federale Territoriale, costituita dall’Avv. Paolo Cutini, Vice Presidente, dal Comm. Vincenzo Internò e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua riunione del 28 Febbraio 2019, ha assunto le seguenti decisioni: nel deferimento 5616/124 pfi 18 19/MS/vdb del 6.12.2018 del Procuratore Federale Interregionale avv. Marco Squicquero nei confronti di Marco Fornai, all'epoca dei fatti Arbitro effettivo Sezione A.I.A. di Orvieto per rispondere: “della violazione degli artt. 1 bis co. 1 del C.G.S: e 40 co. 1 e 3 lett. c) del Regolamento A.I.A., per aver durante il primo tempo dell'incontro G.S. ARRONE A.S.D. vs. A.S.D. BM8 SPOLETO disputata in data 28.01.18, valevole per il Campionato di Prima Categoria (CR Umbria, Girone D, stagione sportiva 2017/18) e dallo stesso arbitrata, proferito - con tono brusco e ad alta voce così da renderle udibili nitidamente a quanti al momento presenti in campo nelle vicinanze del medesimo - in risposta e all'indirizzo al/del calciatore della G.S. ARRONE A.S.D. Sig. Marton MARTINI che a lui si era rivolto in qualità di capitano per chiedere spiegazioni e chiarimenti in merito a talune decisioni e sanzioni disciplinari in precedenza assunte e adottate nei confronti e a carico della propria squadra, le seguenti parole: "adesso mi hai rotto i coglioni falla finita"".

All’udienza di trattazione del 28.2.2019 era presente il dott. Giuseppe Patassini in rappresentanza della Procura Federale della FIGC; nessuno per l'incolpato.

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All’esito della discussione, il Tribunale si è riservato la decisione. Visto il deferimento, esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale osserva quanto segue. L'addebito a carico del sig. Marco Fornai deve ritenersi sufficientemente provato sulla scorta delle dichiarazioni rese dal denunciante sig. Marton Martini, caratterizzate da puntualità e precisione in merito alle parole pronunciate al suo indirizzo dall'incolpato nel corso della partita Arrone - BM8 Spoleto.

D'altro canto è principio consolidato quello secondo il quale le dichiarazioni rese dal denunciante possono da sole essere sufficienti a provare l'addebito qualora non sussistano elementi idonei a revocarne in dubbio la credibilità e l'attendibilità intrinseca.

A ciò si aggiunga che ulteriori elementi di convincimento sulla fondatezza dell'addebito possono trarsi dal comportamento processuale del sig. Marco Fornai, non presentatosi di fronte al Tribunale Federale Territoriale in occasione dell'udienza di trattazione del deferimento.

Risulta pertanto dimostrata la violazione da parte dell'incolpato del generico dovere di probità e correttezza dettato dall'art. 1 bis comma 1 C.G.S. nonché dello specifico obbligo posto dagli artt. 40 comma 1 e 3 lett. c) del Regolamento A.I.A. a carico degli associati A.I.A. di svolgere le proprie funzioni nel più rigoroso rispetto della comune morale e di comportarsi in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva con la massima rettitudine a difesa del proprio precipuo ruolo arbitrale e della credibilità e immagine dell'A.I.A. stessa.

Sotto il profilo sanzionatorio il Tribunale ritiene congruo infliggere al sig. Marco Fornai un mese di inibizione. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale infligge: - al sig. Marco Fornai la sanzione di un mese di inibizione.

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  Scritto da Redazione il 09/03/2019
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