Vota il sondaggio

Inserisci la tua email per votare

Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.

Consenso al trattamento dati:

Accetta il trattamento dei dati.

 
×

Accedi al Sito !

Usa le tue credenziali di accesso:
Non ricordi più la password?

Registrati

 Resta connesso

 

oppure

Accedi con Facebook

×
Campionati e Risultati: RISULTATI CLASSIFICHE STATISTICHE COPPE DIRETTA

GIUDICE SPORTIVO Sconfitta a tavolino in Promozione!

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 10/ 3/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 10/ 3/2024 AMERINA 1950 - SANGEMINI SPORT

Dopo averlo preannunciato, in data 12 MARZO 2024 IL Sangemini Sport proponeva ricorso lamentando il mancato impiego di n.2 sottoquota, da parte della società Amerina 1950, per l'intero arco della gara; deduceva, infatti, la ricorrente che in seguito ad alcune sostituzioni effettuate, la società Amerina 1950 dal minuto 5º del secondo tempo al minuto 18º del secondo tempo, sarebbe rimasta in campo con un solo sottoquota; questo giudice fissava la decisione per il 22 marzo 2024; si costituiva ritualmente la società Amerina 1950 la quale ,senza entrare nel merito della questione, lamentava il mancato versamento , da parte del Sangemini, della tassa reclamo già al momento del preannuncio di reclamo, avendo provveduto soltanto al momento della proposizione del reclamo laddove la ricorrente chiedeva addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società

tutto ciò premesso OSSERVA

Dall'esame degli atti di gara non vi è dubbio che i motivi di ricorso trovino puntuale riscontro. Con la sostituzione effettuata al 5º del secondo tempo (ingresso in campo del n. 18 Santarelli E. nato nel 2002, al posto del n. 7 Agostini F. nato nel 2003) l'Amerina è rimasta in campo con un solo sottoquota. Tale condizione è stata "sanata" soltanto al minuto 18º allorquando ha fatto ingresso in campo il n.14 Canepone P. (nato nel 2006) al posto del n. 10 Rossi G. (nato nel 2002). D'altro canto la società resistente non ha negato la circostanza limitandosi a contestare il mancato versamento della tassa reclamo in occasione del preannuncio.

Questo giudice ritiene che il vizio formale lamentato dall'Amerina non possa essere condiviso. Sebbene infatti, l'art. 67 CGS preveda che il ricorso debba essere preannunziato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, l'art. 48 comma 2 CGS prevede che "I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice". Non vi è dubbio, pertanto, che nessuna violazione in tal senso risulta concretizzata da parte della ricorrente. In ogni caso è bene sottolineare che la violazione in cui è incorsa la società Amerina 1950 risulta rilevabile anche d'ufficio da questo giudice. Per questi motivi, in accoglimento del ricorso

DELIBERA

1) la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 a carico della società Amerina 1950;

2) la restituzione della tassa reclamo.

Print Friendly and PDF
  Scritto da Stefano Bagliani il 22/03/2024
Change privacy settings
Tempo esecuzione pagina: 0,09437 secondi