La posizione della Figc sul caso Giovanni Malagò è chiara: l’elezione alla presidenza federale viene considerata regolare anche in assenza di un tesseramento precedente. Il procuratore federale Giuseppe Chinè ha trasmesso alla Procura generale dello Sport un nuovo documento nel quale approfondisce le ragioni giuridiche alla base della richiesta di archiviazione del procedimento.
Il nodo del tesseramento
La questione nasce dall’interpretazione dell’articolo 29, comma 1, dello Statuto Figc, che stabilisce per i candidati alla presidenza la necessità di essere “in regola con il tesseramento”. Malagò non era tesserato al momento della candidatura e non lo ha mai nascosto, ma la Figc aveva comunque ritenuto ammissibile la sua candidatura e successivamente regolare la sua elezione.
Il procuratore generale dello Sport Ugo Taucer ha espresso una posizione diversa rispetto a quella di Chinè, ritenendo che la formula utilizzata dallo Statuto presupponga l’esistenza di un tesseramento. Da qui la richiesta al procuratore federale di presentare ulteriori controdeduzioni a sostegno della propria interpretazione.
La lettura dello Statuto Coni
Chinè sostiene innanzitutto che l’espressione “in regola con il tesseramento” non significhi necessariamente essere già tesserati. Secondo la sua interpretazione, la formula richiama piuttosto il rispetto delle prescrizioni e dei requisiti previsti dalla normativa per chi è soggetto al tesseramento.
Un passaggio centrale riguarda proprio le norme del Coni richiamate dalla Procura generale. Chinè evidenzia come negli articoli 4 e 5, comma 3, dello Statuto Coni non compaia il termine “tesseramento”. L’unico riferimento specifico, secondo la ricostruzione del procuratore federale, si trova nell’articolo 7.4 dei Principi fondamentali del Coni, dove viene utilizzata la stessa espressione ripresa poi dalla Figc.
Il confronto con gli altri Statuti federali
Un altro elemento portato da Chinè riguarda l’analisi comparativa degli Statuti delle altre federazioni sportive. Secondo la ricostruzione contenuta nelle controdeduzioni, quando una federazione ha scelto di rendere il tesseramento un requisito esplicito per la candidabilità o l’eleggibilità alla presidenza, lo ha indicato chiaramente nel proprio Statuto.
La Figc, invece, non avrebbe inserito una previsione specifica che imponga il tesseramento come condizione necessaria per presentarsi alla presidenza. La scelta viene ricondotta anche all’autonomia federale e a un sistema di candidatura differente rispetto a quello adottato da altre federazioni.
Il precedente del Tribunale Federale
A sostegno della propria posizione, Chinè richiama anche la giurisprudenza sportiva. Un precedente particolarmente significativo è rappresentato dalla decisione numero 83 del Tribunale Federale del 4 gennaio 2021, relativa alle elezioni del Comitato regionale Lombardia.
In quella pronuncia veniva sostenuto che la presenza di un valido tesseramento non sembrasse costituire un requisito necessario per candidarsi alle cariche federali. La vicenda arrivò successivamente alla Corte federale d’Appello e al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, senza che la tesi relativa alla non necessità del tesseramento venisse rimessa in discussione.
La richiesta di maggiore chiarezza
La questione potrebbe ora essere sottoposta alla Giunta del Coni, che avrebbe il compito di valutare l'eventuale entità della violazione. Il presidente Luciano Buonfiglio ha però già chiarito che il caso non sarà affrontato nella prossima riunione e non compare nell’ordine del giorno.
Chinè, nel ribadire la volontà di archiviare il procedimento, ha comunque accolto l’indicazione arrivata dalla Procura generale dello Sport sulla necessità di rendere la normativa più chiara. La Figc ha già informato la propria Segreteria Generale, con l’obiettivo di evitare in futuro nuove ambiguità interpretative su un tema che potrebbe incidere direttamente sulla regolarità delle elezioni federali.







