SQUALIFICHE - I provvedimenti di Prima, Seconda e delle Coppe
COPPA ITALIA PROMOZIONE
CALCIATORI
1 GARA: M. Gaggiotti (Branca), Graziani (Pievese).
COPPA PRIMAVERA PRIMA CATEGORIA
CALCIATORI
1 GARA: Ricciarelli (Santa SAbina), Scassini (Todi), Eresia (BM8), Nivokazi (Pierantonio), Lepri (Todi), Marri (Pierantonio), Tiacci (Santa Sabina), RAmadami (Todi).
COPPA PRIMAVERA SECONDA CATEGORIA
SOCIETA'
Ammenda euro 31 Castiglione Per mancata richiesta della Forza pubblica. Recidiva specifica plurima. Per non aver ottemperato alle disposizioni dell'articolo 62 commi 4-5 delle N.O.I.F. in materia di Ordine Pubblico.
CALCIATORI
1 GARA: Pimponi (Castiglione), Cistellini (Fratticiola), Ferri (Virtus Collina), Stella (Castiglione), Marri (Fratticiola).
PRIMA CATEGORIA
Gara del 19/ 1/2020 AMMETO - GUARDEA
LETTO il reclamo della società Ammeto la quale lamenta la mancata pronta espulsione, per doppia ammonizione, di un proprio tesserato (il quale, a dire della società reclamante, sarebbe stato espulso con un ritardo di circa 4-5 minuti rispetto alla doppia ammonizione); LETTE le controdeduzioni della società Guardea; CONSIDERATO CHE la società reclamante lamenta la concretizzazione di un errore tecnico che, di fatto , avrebbe avvantaggiato la società stessa, consentendole di giocare con un calciatore in più per circa 4-5 minuti; CHE, pertanto, anche laddove fosse stata provata la circostanza bisognerebbe valutare, ai sensi dell'art. 10 co. 5 del CGS (e più in generale dei principi generali dell'ordinamento sportivo) in quale misura il fatto abbia "avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara"; CHE, tuttavia, del motivo di doglianza non vi è traccia nel referto arbitrale, atteso che il calciatore in questione risulta essere stato espulso al 41º minuto del secondo tempo, senza alcun ritardo rispetto alla comminazione della seconda ammonizione; CHE, pertanto, il reclamo deve essere rigettato; D E L I B E R A 1) IL RIGETTO DEL RECLAMO; 2) L'INCAMERAMENTO DELLA TASSA RECLAMO; 3) L'OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO CONSEGUITO SUL CAMPO (AMMETO-GUARDEA 1-3).
SECONDA CATEGORIA
Gara del 15/12/2019 CALVI ACADEMY - LA CASTELLANA 1969
LETTO il preannuncio di reclamo della società La Castellana; RILEVATO che allo stesso non ha fatto seguito il conseguente reclamo ma che, anzi, è pervenuta formale rinuncia allo stesso; CHE, pertanto, il preannunciato gravame deve essere dichiarato improcedibile ma che la relativa tassa reclamo, in virtù della tempestiva rinuncia, deve essere restituita; CHE non si evidenziano vizi rilevabili d'ufficio per cui il risultato conseguito sul campo deve essere omologato D E L I B E R A 1) L'improcedibilità del reclamo; 2) La restituzione della tassa reclamo; 3) L'omologazione del risultato conseguito sul campo (CALVI ACADEMY – LA CASTELLANA 3-0).