COPPA PRIMAVERA - Respinto il ricorso del Capocavallo: è esclusione
Ricordate la vicenda della gara di Coppa Primavera tra Madonna Alta Ferro di Cavallo e Capocavallo che tanto fece discutere? In sostanza il Capocavallo, temendo per il Covid e la salute dei propri tesserati, non scese in campo contro i perugini che invece consegnarono regolare lista di calciatori all'arbitro e aspettarono i canonici 45 ,minuti.
Ora arriva il verdetto in meruito al reclamo dei corcianesi, rigettato a causa del mancato rispetto dei termini di presentazione dello stesso.
"NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CAPOCAVALLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MADONNA ALTA F.DI CAVALLO - CAPOCAVALLO IL 07.10.2020, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 39 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 09.10.2020, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - PUNIZIONE SPORTIVA DI PERDITA DELLA GARA PUNTEGGIO 0-3; - ESTROMISSIONE DALLA COPPA ITALIA HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 22.10.2019, la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è inammissibile per violazione dei termini abbreviati previsti al punto 2) della delibera emessa con il Comunicato Ufficiale nr.84/A, pubblicato il 04/09/2020, applicabile anche alle gare delle fasi regionali di Coppa Italia. Tale norma impone infatti di presentare il preannuncio di reclamo entro le ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione oggetto di reclamo e di presentare il ricorso entro le ore 24.00 del giorno successivo alla predetta pubblicazione. Nel caso di specie la decisione del G.S. è contenuta nel C.U. nr.39 del 09.10.2020 pubblicato in pari data, mentre il preannuncio è stato trasmesso in data 11.10.2020 alle ore 18.09; in data 14.10.2020 alle ore 17.17, sono stati trasmessi alla società reclamante gli atti di gara richiesti e il 18.10.2020 alle ore 18.45, è stato trasmesso il reclamo. Il mancato rispetto dei termini abbreviati impone pertanto la declaratoria di inammissibilità".